COSA PREVEDONO LE LEGGI
Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi
di lavoro introdotti dal decreto legislativo 241/2000 che ha modificato
il Dlgs 230/95 (vedi di seguito).
Per gli ambienti residenziali e le acque destinate
ad uso potabile esistono raccomandazioni della Comunita' Europea:
rispettivamente la 143/90
e la 928/2001.
La conferenza Stato Regioni ha redatto inoltre un documento
che auspica tra l'altro il controllo del Radon denominato: Linee
guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti
confinati
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ADEMPIMENTI PER LA ESPOSIZIONE AL
RADON NEI LUOGHI DI LAVORO
art. 10 bis, 1°, lett a) e b) e 10 Ter, Capo III
bis del Dlgs 241/2000
Entro 24 mesi dall'inizio attivita (o 18 mesi dalla
pubblicazione) si esegue una campagna di misure (da parte di organismo
riconosciuto) con relazione finale
Posto il Livello di azione a 500 Bq/mc:
A) Se la misura e' inferiore all' 80% del livello di azione (i.e.
400 Bq/mc) l'obbligo e' risolto e bisognera' ripetere la misura solo se
variano le condizioni di lavoro.
B) Se la misura e' tra l'80% ed il 100% del livello di azione
(i.e. 400 - 500 Bq/mc) l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura
annualmente.
C) Se la misura supera il livello di azione (i.e. > 500 Bq/mc)
si dovra':
1) Spedire agli Organi di controllo la relazione di misura
2) INcaricare un Esperto Qualificato per la valutazione della dose efficace
assorbita dai singoli lavoratori
3) Verifica della dose efficae
D) Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve
con la ripetizione della misura annualmente.
E) Se la dose efficace e' superiore o uguale a 3mSv/anno si dovra':
1) L'Esperto qualificato fa la valutazione del rischio
2) L'esercente predispone le azioni di rimedio e al termine ripete la
misura.
Se anche la nuova misura fornisce valori superiori a 3 mSv/anno L'esercente
incarica:
1) Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica
2) Medico per la sorveglianza medica dei lavoratori
3) Predispone ulteriori azioni di rimedio e ripete la misura
Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con
la ripetizione della misura annualmente.
Queste informazioni sono riassunte nello schema seguente:

Recentemente (Feb. 2003) e' stato inoltre emanato
un testo a cura del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome
sulle modalita' di misura del radon in aria dal Titolo "Linee
Guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi
di lavoro sotterranei".
Per testo
del Dlgs 230/95 come modificato dal 241/2000 clicca qui.
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